Ciò si è verificato, a parere di chi scrive, per due ordini di ragioni: l’una è legata alla complessità della materia, l’altra ai contrasti dottrinali e giurisprudenziali che si sono affacciati sul proscenio del sistema giuridico italiano. Il tentativo, quindi, di fare luce su un tema controverso è in parte caduto nel vuoto ed ha finito, forse, per gettare nella caligine la figura giuridica oggetto della nostra indagine
Leggi tutto Immagini, creatività e diritto d'autore. Nel gorgo infernale di una materia che è una "selva oscura"Anche il dictum del Tribunale di Torino si arresta sui medesimi principi: “Un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: di conseguenza, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee ricomprese nel patrimonio intellettuale di una pluralità di soggetti. Il concetto giuridico di creatività, quindi, deve essere riferito non al contenuto esposto, ma alla forma interna ed esterna della esposizione e, di conseguenza, anche ciò che è già di dominio pubblico può costituire oggetto di un'opera tutelabile con il diritto d'autore quando essa sia espressa in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l'impronta di elaborazione personale dell'autore”.
Leggi tutto Le leggi si adeguano al concetto Pop. E' possibile citare, copiare o mutare opere altrui? Il saggio del giurista